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Consiglio di Stato: scioperi senza preavviso, si alla precettazione

Consiglio di Stato: scioperi senza preavviso, si alla precettazione

La terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell'Interno e Commissione di Garanzia e respinto la sentenza di primo grado del Tar della Liguria che aveva dichiarato llegittimo l'ordinanza prefettizia di precettazione.

Nei servizi pubblici essenziali l'indizione di uno sciopero ad horas e senza l'osservanza di alcun preavviso giustifica l'emanazione dell'ordinanza prefettizia di precettazione, con la quale al personale viene imposto di prestare l'attività di lavoro su tutti i turni di servizio, anche se non è stata previamente eseguita la procedura di raffreddamento del conflitto prevista dalla legge 146/90 (che regolamenta il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali).      Il Consiglio di Stato con la sentenza 2471/18, depositata martedì 24 aprile ha accolto il ricorso del Ministero dell'Interno e Commissione di Garanzia e respinto la sentenza di primo grado del Tar della Liguria che aveva dichiarato llegittimo l'ordinanza prefettizia di precettazione.     Nel dispositivo i giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito che nel caso in cui tra il momento in cui viene proclamato lo sciopero e il momento in cui la misura di lotta ha effettivamente inizio non sussiste in concreto alcuna soluzione di continuità, l'autorità prefettizia è legittimata, in via di urgenza e a tutela dell'interesse della collettività alla fruizione del servizio pubblico essenziale, ad emanare un provvedimento di precettazione al lavoro che paralizzi lo stato di agitazione.   Secondo i Giudici di Palazzo Spada, dunque, l'ordinanza dei prefetti è lecita anche quando il contenuto del provvedimento ha una estensione tale da coinvolgere tutto il personale assegnato al servizioe tutti i turni di lavoro, di fatto equivalendo alla imposizione del divieto stesso di esercitare il diritto allo sciopero.     Alla pronuncia del Consiglio di Stato si è giunti in seguito al ricorso presentato dal Ministero dell'Interno e dalla Commissione di Garanzia avverso alla sentenza di primo grado del Tar della Liguria che aveva accolto il ricorso dei lavoratori di Atm, l'azienda di trasporto pubblico di Genova, contro l'ordinanza di precettazione del prefetto.     La terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta dal Franco Frattini, ha stabilito che non era stato osservato il termine minimo di 10 giorni di preavviso previsto dalla legge 146/1990, ma neppure vi era stato materialmente il tempo per portare avanti la procedura di composizione del conflitto e che per tale ragione il Prefetto aveva emesso il provvedimento di precettazione senza dare pienamente corso alle fasi della desistenzae del tentativo di conciliazione. Decisione che i magistrati di Palazzo Spada hanno stabilito pienamente legittima.

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