Decreto Rilancio

Le misure contenute nel Decreto per il Tpl

Le misure contenute nel Decreto per il Tpl

Il Cdm ha approvato ieri il “Decreto Rilancio”che prevede lo stanziamento di 55 miliardi di euro destinati all’economia italiana travolta dalla pandemia. Il comparto del tpl beneficerà di misure di sostegno.

Una manovra “monstre”, anzi, due manovre contenute in un solo documento ,come ha spiegato il Presidente del Consiglio Conte durante la conferenza stampa di presentazione del Decreto di Rilancio. Cinquantacinque miliardi di euro (in 464 pagine, divise in 256 articoli); a tanto ammontano le risorse destinate al rilancio dell’economia italiana duramente provata dall’epidemia Covid-19. Per scorgere le misure introdotte per il trasporto pubblico occorre sfogliare l’imponente documento e fissare l’attenzione sugli articoli 203, 205 e 209.   
A pagina 342 (del documento rintracciabile on line e stranamente non ancora disponibile sul sito istituzionale governo.it ), all’art 203 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale – al comma 1 si legge: “è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio”.

Nel comma 3: “In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri … non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi,le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze.

Nel comma 7: “…non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell’acquisto dei mezzi nonché per tutte le risorse attribuite con stanziamento di competenza sino al 30 giugno 2021 di quelle relative all’obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, ferma restando la facoltà di impiegare detti mezzi qualora disponibili entro il medesimo termine del 30 giugno 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all’obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l’utilizzo di tali mezzi. E’ autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l’acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di materiale rotabile anche in leasing”. Nell’art .205 sono invece contenute misure per  incentivare la mobilità sostenibile. Intanto il nuovo decreto introduce correzioni all’articolo 2 del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141: aumentano le risorse destinate al "Programma  sperimentale  buono   mobilita'che passando da 70 a 120 milioni.

Altra modifica sostanziale è che il “buono mobilità” viene esteso “ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti” , e il buono riconosciuto è pari al “60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica”.
Nel decreto spariscono le “corsie preferenziali per il trasporto pubblico e ciclabile” per fare spazio alle “corsie riservate” al tpl e alla biciclette.
  Nei commi 3 e 4 sono introdotte ulteriori misure dedicate a una mobilità sostenibile prescrivendo regole più stringenti. Nel comma 3 si stabilisce che: “le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale”.

Arriva, infine, la figura obbligatoria del Mobility Manager:  nel comma 4 si legge: “I soggetti di cui al comma 3 nominano un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in servizio”. Infine, all’art 209- duodecies-  si trovano le “Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL”.
In sintesi gli utenti del Tpl possono ottenere forme di ristoro per gli abbonamenti o i titoli di viaggio non utilizzati se incorrono nelle condizioni previste dai commi 1, lett a e b; comma 2 e comma 3, lett a e b.

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