#ugualmente mobili - Mobilità e trasporto ferroviario

Diritto alla mobilità, il regolamento che lo sancisce per legge

Diritto alla mobilità, il regolamento che lo sancisce per legge

Le norme di accesso, le tariffe speciali, i servizi offerto a bordo, il personale di accompagnamento e pure le sanzioni previste in caso di inosservanza degli standard previsti per legge. L'accessibilità ai trasporti delle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta è un diritto sancito da norme comunitarie, che le aziende sono tenute a garantire. Focus sul regolamento europeo 1371 del 2007, relativo "ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario", articolo per articolo

La mobilità a portata di tutti? In Italia è – o quantomeno, dovrebbe essere – garantita per legge. L’accessibilità ai trasporti anche per chi è diversamente abile è un diritto sancito dalle regole comunitarie, e precisamente dal regolamento europeo 1371 del 2007 (relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario) e dalla Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus). Ovvero, le basi legislative che da alcuni anni normano anche nel nostro Paese il tema dell'accesso al trasporto per i disabili. E che ogni azienda di trasporto pubblico locale deve avere tra i testi di riferimento per erogare nel modo corretto il proprio servizio.   Per quanto riguarda il trasporto su ferro, sono gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25  del Capo V del regolamento europeo 1371/2007 – intitolato “Persone con disabilità e persone a mobilità ridotta” – che regolano il “Diritto al trasporto”.  “Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono o possiedono, con la partecipazione attiva delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta. – recita il comma 1 dell’articolo 19 – Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi. Un’impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator non possono rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta o chiedere che una tale persona sia accompagnata da altri”.   “Su richiesta, l’impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator – si legge nell’Articolo 20, “Informazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta” – forniscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni in merito all’accessibilità dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile in conformità delle norme di accesso di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e le informano in merito ai servizi offerti a bordo”. “Allorché applicano la deroga di cui all’articolo 19, paragrafo 2, l’impresa ferroviaria, il venditore di biglietti e/o il tour operator informano per iscritto, su richiesta, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta interessata delle ragioni di tale deroga entro cinque giorni lavorativi dal rifiuto della prenotazione o dell’emissione del biglietto oppure dall’imposizione della condizione di essere accompagnata”.    “Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni – l’Articolo 21 definisce il concetto di “Accessibilità” – garantiscono, mediante il rispetto delle STI per le persone a mobilità ridotta, l’accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta”. “In mancanza di personale di accompagnamento a bordo di un treno o di personale in una stazione, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario”.   In quanto a “Assistenza nelle stazioni ferroviarie”, “In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale – recita l’Articolo 22 – il gestore della stazione fornisce gratuitamente l’assistenza necessaria all’interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, senza pregiudizio delle norme di accesso di cui all’articolo 19, paragrafo 1”. “Gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 nel caso di persone che viaggiano su servizi oggetto di un contratto di servizio pubblico aggiudicato conformemente alla normativa comunitaria, purché l’autorità competente abbia predisposto attrezzature o disposizioni alternative che garantiscano un livello equivalente o più elevato di accessibilità dei servizi di trasporto”. E ancora, al comma successivo: “In caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano indicate, conformemente alle norme di accesso di cui all’articolo 19, paragrafo 1, informazioni facilmente accessibili relative alle più vicine stazioni dotate di personale e all’assistenza direttamente disponibile per le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta”.    Il testo comunitario scende anche nel dettaglio, definendo – con gli Articolo 23 e 24 – i contorni dell’“Assistenza a bordo” e rispettive “Condizioni”. “Senza pregiudizio delle norme di accesso di cui all’articolo 19, paragrafo 1, le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta assistenza a bordo del treno nonché per salire e scendere dal treno. Ai fini del presente articolo, l’assistenza a bordo è costituita da tutti gli sforzi ragionevoli effettuati per offrire assistenza a una persona con disabilità o a mobilità ridotta per permetterle l’accesso ai servizi offerti sul treno agli altri passeggeri qualora l’ampiezza della disabilità o della riduzione di mobilità della persona in questione non le consenta di avere accesso a tali servizi in modo autonomo e sicuro”.   “Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator – continua l’Articolo 24 – cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta” secondo ben determinate condizioni. Ad esempio “che il tipo di assistenza richiesta dalla persona a mobilità ridotta sia notificato con almeno 48 ore di anticipo all’impresa ferroviaria o al gestore”, che il gestore “designi, all’interno e all’esterno della stazione ferroviaria, un certo numero di punti in cui le persone con disabilità e a mobilità ridotta possono annunciare il loro arrivo in stazione e, se necessario, chiedere assistenza”. O che “la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato a un’ora stabilita dall’impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza, a condizione che tale momento non preceda di più di 60 minuti l’orario di partenza pubblicato o l’ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione.   E se il 1371/2007 prevede anche un “Risarcimento per le attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche” (Se l’impresa ferroviaria è responsabile della perdita totale o parziale o del danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, non si applicano limiti finanziari.”, specifica l’Articolo 25), è un altro testo a stabilire le sanzioni relative: il Decreto legislativo 70/2014, in tema “Diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario: sanzioni”. L’Articolo 16 del Cpo V parla espressamente di “Sanzioni per mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta”. In caso di inosservanza degli standard previsti per legge “e delle norme di accesso non discriminatorie adottate per garantire il diritto di trasporto di persone con disabilità”, le imprese ferroviarie o i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni giorno di ritardo dall’entrata in vigore del regolamento e sino ad un massimo di 100.000 euro.   “Per ogni singolo caso di inosservanza degli obblighi previsti” dalle disposizioni “concernenti le prenotazioni e le vendite dei biglietti, le informazioni, l'accessibilita' al trasporto ferroviario, l'assistenza nelle stazioni e l'assistenza a bordo di persone con disabilita' e persone a mobilita' ridotta”, le imprese ferroviarie, i gestori di stazione il venditore di biglietti o il tour operator in ragione dei rispettivi obblighi sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.   “Nel caso di mancato o non conforme adeguamento alle STI previste a tutela dell'accessibilita' delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilita' ridotta, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento, da valutarsi anche in relazione al piano pluriennale di interventi per l'accessibilita' delle stazioni e alla relativa copertura economico-finanziaria, da definire nell'ambito del contratto di programma stipulato con lo Stato, le imprese ferroviarie e i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, per ogni singolo caso”.   (-continua)         Matteo Macor – @matteomacor

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