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Diritto alla mobilità, il regolamento che lo sancisce per legge #2

Diritto alla mobilità, il regolamento che lo sancisce per legge #2

Le norme di accesso, le tariffe speciali, il servizio offerto a bordo, il personale di accompagnamento e pure le sanzioni previste in caso di inosservanza degli standard previsti per legge. L'accessibilità ai trasporti delle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta è un diritto sancito da norme comunitarie, che le aziende sono tenute a garantire. Focus sul regolamento europeo 181/2011, a tutela dei “diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”

La mobilità a portata di tutti? In Italia è – o quantomeno, dovrebbe essere – garantita per legge. L’accessibilità ai trasporti anche per chi è diversamente abile è un diritto sancito dalle regole comunitarie, e precisamente dal regolamento europeo 1371 del 2007 (relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario) e dalla Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus). Ovvero, le basi legislative che da alcuni anni normano nel nostro Paese il tema dell'accesso al trasporto per i disabili. E che ogni azienda di trasporto pubblico locale deve avere tra i testi di riferimento per erogare nel modo corretto il proprio servizio.   Dopo aver riportato il testo del regolamento europeo 1371 del 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, approfondiamo quello della Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 ed è ripreso dal GU Serie Generale n.271 del 21-11-2014, per quanto riguarda i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.   “I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta”, si legge all’articolo 9 del 181/2011, “Diritto al trasporto”. “Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità o a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi”. “In deroga all’articolo 9, paragrafo 1 – continua l’articolo 10 dello stesso testo, “Eccezioni e condizioni speciali” – i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta” in due casi: “per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione dell’Unione, internazionale o nazionale ovvero gli obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti”, e “qualora la configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche alle fermate e alle stazioni, renda fisicamente impossibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili”.   L’articolo 16, “Formazione”, stabilisce che “I vettori e, se del caso, gli enti di gestione delle stazioni stabiliscono procedure di formazione sulla disabilità, comprensive di istruzioni, e assicurano che: il personale, conducenti compresi, a diretto contatto con i viaggiatori o con questioni ad essi inerenti riceva una formazione o istruzioni come indicato all’allegato II, parte a)”.    “I vettori e gli enti di gestione delle stazioni sono responsabili in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza – continua l’articolo 17, intitolato “Risarcimento per sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità” – La perdita o il danneggiamento sono risarciti dal vettore o dall’ente di gestione della stazione responsabile di tale perdita o danneggiamento. Il risarcimento di cui al paragrafo 1 è pari al costo della sostituzione o della riparazione dell’attrezzatura o dei dispositivi perduti o danneggiati. Se necessario, deve essere fatto ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea. Ove possibile, le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o i dispositivi di assistenza hanno caratteristiche tecniche e funzionali simili a quelli perduti o danneggiati”.   Sono gli articoli 8,, 9, 10 e 12 del 169/2014, invece, a determinare le sanzioni relative. “Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore  turistico,  salvo ricorrano le  ragioni  di  cui  all'articolo  10,  paragrafo  1,  del regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilita' o mobilita' ridotta, sono soggetti  ad  una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  500  a  euro  5.000.  La medesima sanzione si  applica  quando,  ai  sensi  dell'articolo  10,paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di  applicarsi  le ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo, nonché  quando, ai  sensi   dell'articolo   10,   paragrafo   4,   secondo    comma, l'accompagnatore non e' trasportato gratuitamente”.    “Il vettore, l'agente di  viaggio  e  l'operatore  turistico  che offrono  alle  persone  con  disabilita'  o   a   mobilita'   ridotta prenotazioni e biglietti con  oneri  aggiuntivi  sono  soggetti  alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500”. “Il  vettore  o  l'ente  di  gestione  della  stazione,  che  non stabiliscono,  in  collaborazione  con  le  organizzazioni   di   cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento,  condizioni  d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita'  o a mobilita'  ridotta,  sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”.    E ancora, ai comma seguenti. “Il vettore, l'operatore turistico o  l'ente  di  gestione  della stazione, che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 11,  paragrafi  2  e  3,  del  regolamento,  sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000”. E “il vettore, l'operatore turistico o  l'ente  di  gestione  della stazione, che non  distribuiscono  materialmente,  su  richiesta  del passeggero,  le   informazioni   sulle   condizioni   d'accesso   non discriminatorie per il trasporto delle persone con  disabilita'  o  amobilita' ridotta in violazione dell'articolo 11,  paragrafo  4,  del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa  pecuniaria da euro 150 a euro 1.500”. “Il vettore, l'operatore turistico o l'agente di viaggio, che non garantiscono la  disponibilita',  su  richiesta  del  passeggero,  in formati adeguati ed accessibili alle  persone  con  disabilita'  o  a mobilita' ridotta delle informazioni generali e delle  condizioni  di trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento,  sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500”. 

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